La Commissione europea ha deciso il 24 gennaio 2019 di inviare una lettera di costituzione in mora a Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia e Portogallo chiedendo formalmente il corretto recepimento nel diritto nazionale della direttiva sull'efficienza energetica (direttiva 2012/27/UE). La direttiva del 2012 stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'UE al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'UE relativo all'efficienza energetica del 20% entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data. A norma della direttiva, tutti i paesi dell'UE sono tenuti a utilizzare l'energia in modo più efficiente in tutte le fasi della catena energetica, dalla produzione al consumo finale. Gli Stati membri dispongono ora di due mesi per replicare alle argomentazioni addotte dalla Commissione. Se non si attiveranno entro due mesi, la Commissione potrà inviare un parere motivato alle rispettive autorità.



Ricordiamo che Il 4 dicembre 2012 è entrata in vigore la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europea e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'Efficienza Energetica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea L315 del 14 novembre 2012.
La Direttiva che consta di 30 articoli e di 15 allegati ed avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro 5 giugno 2014.

La direttiva è suddivisa nei seguenti capi:

- Capo I - Oggetto, ambito di applicazione, definizioni e obiettivi di efficienza energetica (artt. 1 - 3)
- Capo II - Efficienza nell'uso dell'energia (artt. 4 - 13)
- Capo III - Efficienza nella fornitura dell'energia (artt. 14 - 15)
- Capo IV - Disposizioni orizzontali (artt. 16 - 21)
- Capo V - Disposizioni finali (artt. 22 - 30)

Di notevole interesse il Capo II relativo all'efficienza nell'uso dell'energia in cui agli articoli 4 e 5 vengono trattate le “Ristrutturazioni di immobili” ed il “Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici” viene precisato che ogni Stato membro dovrà prevedere "una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati".
Inoltre, ogni anno dovrà essere ristrutturato e reso energeticamente efficiente il 3% della superficie degli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche centrali (organi amministrativi la cui competenza si estende a tutto il territorio di uno Stato membro). La norma si applicherà agli edifici con una superficie utile totale superiore ai 550 m² e, dal luglio del 2015, a quelli con una superficie di 250 m².
All'articolo 6 vengono, poi, trattati gli appalti pubblici e viene precisato che i Governi centrali potranno acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica. A patto però che tutto ciò sia coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica ed un livello sufficiente di concorrenza.
Alle diagnosi energetiche è, poi, dedicato l'articolo 8 in cui vine precisato che gli Stati membri dovranno adottare misure per promuovere "la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi". Gli audit dovranno essere svolti:

- in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione;
- eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.

Dovranno essere anche previsti specifici programmi per:

- incoraggiare le piccole e medie imprese a "sottoporsi a audit energetici e favorire la succes­siva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit;
- sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati.